Il Regolamento n.1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio disciplina la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno dell’Unione.
Il suo art. 25, par. 1, dispone per il caso che
“le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un’autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie, presenti o future, nate da un determinato rapporto giuridico”
e sancisce che all’autorità così scelta spetti la competenza, qualificandola come “esclusiva” in mancanza di diverso accordo fra le parti.
La prassi internazionale ha fatto vastissimo uso di questa norma nei contratti fra soggetti appartenenti a diversi ordinamenti giuridici, solitamente indicando i giudici di uno di tali ordinamenti o, più raramente, di un ordinamento terzo. Non era però mai accaduto che il contratto contenente la clausola di proroga della giurisdizione fosse stipulato fra soggetti appartenenti al medesimo ordinamento e designasse i giudici di uno stato terzo, oltre tutto senza alcun collegamento né con l’oggetto del contratto né con le attività delle parti.
È accaduto nel contratto di mutuo intercorrente fra due società slovacche, che indicava i giudici della repubblica ceca quali giudici delle possibili controversie relative all’esecuzione del contratto. Il mutuante, lamentando la mancata restituzione della somma mutuata, adiva la Corte Suprema della repubblica ceca affinché quest’ultima designasse il giudice al quale sottoporre la controversia. La Corte Suprema, però, ha dubbi sulla validità della clausola di proroga della giurisdizione e sottopone la questione alla Corte di Giustizia con una domanda di pronuncia pregiudiziale (causa 566/2022 fra Inkreal s.r.o. e Dúha reality s.r.o.).
La risposta della Corte, prima sezione, è nel senso della validità della clausola (sentenza n. 123 del 2024). La Corte giunge a questa conclusione, in totale dissenso dalla posizione assunta dall’Avvocato Generale, ribadendo che l’applicazione dell’art. 25 richiede un elemento di estraneità e rinvenendo tale elemento nella circostanza che le parti della causa “sono stabilite in uno Stato membro diverso dello Stato membro del giudice adito in base alla clausola attributiva della competenza” (considerando 23 e 25). In altre parole, la causa presenta una incidenza transfrontaliera non preesistente, ma creata dalle stesse parti.
Questa pronuncia apre interessanti scenari nella contrattualistica perché consente a vicende interamente legate a uno Stato di essere sottoposte al giudizio dei giudici di un altro Stato, magari perché ritenuta più esperta nella materia oggetto dello specifico contratto.
A cura di Sergio Maria Carbone e di Maurizio Lupoi